Art. 4.

      1. L'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del

 

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giudice delegato. In caso di alienazione del bene in sequestro, il vincolo si trasferisce sul ricavato. Il tribunale che ha emesso il provvedimento trasmette copia dello stesso al giudice dell'impugnazione. Si considerano comunque atti di straordinaria amministrazione quelli di valore superiore a 15 mila euro. Tale limite è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.
      2. L'amministratore, senza pregiudizio di quanto stabilito dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le norme per la tenuta del registro.
      3. Nel caso di sequestro di aziende, inoltre, l'amministratore giudiziario deve, all'atto del sequestro, prendere in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro, e provvedere nel più breve tempo possibile all'inventario dei beni.
      4. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore nella procedura, dedotto quanto il giudice delegato, con decreto, dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità dallo stesso stabilite.
      5. Il deposito di cui al comma 4 deve essere intestato alla procedura, distintamente per ogni singola azienda e persona ad essa sottoposta, fermo restando l'obbligo di tenere separate le masse, ed i prelievi delle somme depositate possono essere effettuati soltanto con le modalità stabilite dal giudice delegato.
      6. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto o di altra grave irregolarità, il tribunale può disporre la revoca dell'amministratore ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-nonies,
 

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senza pregiudizio delle restituzioni e dei danni.

      7. L'amministratore, qualora non debba provvedere al deposito, deve comunque annotare nel registro della procedura di cui al comma 2 gli importi relativi alle spese necessarie o utili per la procedura da lui sostenute mediante prelevamento delle somme riscosse a qualunque titolo, conservare i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riportare analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche sull'amministrazione presentate al giudice delegato».